Art. 3.
(Esercizio dell'attività di gestore).

      1. L'attività di gestore è consentita soltanto agli iscritti al registro. È da ritenere abusivo l'esercizio dell'attività di gestore svolta in mancanza di iscrizione al registro.

 

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      2. È fatto obbligo ad ogni esercente di verificare, prima della stipulazione del contratto con il gestore, che quest'ultimo sia regolarmente munito del PIN di iscrizione al registro previsto al comma 6 dell'articolo 2.
      3. Il gestore iscritto al registro è intestatario unico dell'autorizzazione amministrativa, rilasciata dall'autorità competente per territorio, all'installazione presso il locale o i locali condotti dall'esercente a qualsiasi titolo.
      4. Il gestore è responsabile del pagamento dei premi ai clienti vincitori e della raccolta dei ricavi netti come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera i).
      5. Il gestore provvede al pagamento del prelievo unico erariale per videogiochi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 gennaio 1931, n. 773, e successive modificazioni, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'AAMS 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004.
      6. Spetta al gestore effettuare il pagamento all'esercente del corrispettivo contrattualmente definito che comunque, per quanto riguarda i giochi a vincita, non può essere superiore al 12,5 per cento dell'importo giocato, come rilevato dalla scheda di gioco.
      7. Il gestore provvede altresì al pagamento del 3 per cento dell'importo giocato, come rilevato dalla scheda di gioco, quale commissione all'AAMS per la gestione della rete telematica di cui all'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.